Statuto dell’Associazione Culturale
“IL MAESTRALE”
Art. 1
Costituzione, scopi e filosofia
L’Associazione “il Maestrale”, successivamente nominata come Associazione, è formata da un gruppo di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative volte al recupero e allo sviluppo delle manifestazioni culturali ed artistiche del territorio con particolare attenzione alla città di Palazzolo sull’Oglio, nonché affrontare problematiche di interesse sociale inerenti il rapporto tra il cittadino e le istituzioni pubbliche e private.
L’Associazione si riconosce negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee che, a loro volta, fanno riferimento ai valori universali di libertà, giustizia, solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.
Sede dell’Associazione:
“Il Maestrale – Via Civerchi, 16 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)”
Art. 2
Attività dell’Associazione
L’attività prioritaria dell’Associazione è rivolta a promuovere iniziative culturali, artistiche, letterarie, musicali, storiche sportive e turistiche strettamente connesse con problematiche sociali, con il mondo giovanile, della famiglia, della terza età, con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con il mondo della cooperazione nazionale ed internazionale, con le realtà produttive commerciali, artigianali ed industriali del territorio, con le realtà laiche e religiose con il mondo dello sport.
È di interesse dell’Associazione lo studio e la valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e della tradizione culturale locale attraverso la promozione di scuole d’arti e mestieri nonché il recupero e l’abbellimento della città con particolare riferimento alla salvaguardia delle opere d’arte, dell’ambiente naturale e del verde, alla rivalutazione di personaggi che hanno dato lustro alla città.
Quanto esposto potrà sfociare nell’allestimento di mostre, esposizioni, spettacoli, attività varie, pubblicazione di riviste periodiche e saltuarie nonché di libri inerenti alle finalità dell’Associazione.
L’Associazione potrà intraprendere iniziative legate all’organizzazione del tempo libero e ricreativo.
L’Associazione promuoverà attività di scambio culturale con organizzazioni territoriali, nazionali ed internazionali aventi valenza anche in ambito politico e potrà, inoltre, affiliarsi a movimenti affini per scopi e filosofia costitutiva.
L’associazione persegue, inoltre, finalità di promozione e di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose in Italia e nel mondo.
Tra gli scopi statutari vi è quello di investire le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione delle categorie svantaggiate, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio sul piano istituzionale e sociale, mediante un’attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo, ed attraverso raccolta di fondi orientati allo scopo.
“ARTE, CULTURA e SOCIETÀ”
Art. 3
Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini Italiani e stranieri residenti in Italia di età superiore ai sedici anni che ne facciano domanda (fa eccezione il socio Onorario) e che condividano gli obiettivi costitutivi nonché associazioni aventi affinità con gli scopi e la filosofia che ispirano l’Associazione stessa.
Le stesse possono essere rappresentate da un loro membro, il cui incarico può essere annualmente rinnovabile, al quale è consentito di partecipare alle votazioni con un solo voto.
L’iscrizione comporta l’adesione alle finalità statutarie e l’impegno a partecipare alla vita sociale, collaborando alla realizzazione degli obiettivi statutari.
I soci possono essere:
“Si sancisce lo spirito di pari opportunità tra uomo e donna”
Art 4
Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione devono contenere:
Il modulo di iscrizione viene predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La domanda è indirizzata al Direttivo dell’Associazione che delibera in merito entro 60 giorni. In mancanza di risposta, la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione.
Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi centoottanta giorni dall’accettazione dell’iscrizione.
È fatto espressamente divieto alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa (divieto dell’iscrizione “a termine”) fermo restando il diritto di dimissioni.
“Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi centoottanta giorni dall’accettazione dell’iscrizione.”
Art. 5
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio dell’Associazione si perde nei seguenti casi:
Le dimissioni devono essere presentare, per iscritto, al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato. Esse non comportano alcun onere per il socio dimissionario.
La morosità nel pagamento della quota associativa comporta la decadenza, come specificato nell’art. 7.
“I casi di espulsione sono indicati nell’art. 13.“
Art. 6
Finanziamento delle attività dell’Associazione e avanzi di gestione
L’Associazione non ha fini di lucro. Le attività dell’Associazione sono finanziate da:
L’Associazione, previa delibera dell’Assemblea, può svolgere, nel rispetto degli adempimenti fiscali, anche attività di carattere commerciale purché riferibili al conseguimento degli scopi associativi e seguendo le norme che regolano tali attività all’interno delle associazioni.
Sussiste l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste anche attraverso le attività stesse dell’associazione da svolgere negli anni successivi.
È inoltre fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione fatto salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
All’eventuale atto di scioglimento dell’Associazione il patrimonio mobiliare ed immobiliare della stessa verrà destinato a finalità di utilità pubblica o ad altre organizzazioni senza scopo di lucro.
“L’Associazione non ha fini di lucro.”
Art. 7
Quote associative – Esercizio del diritto di voto Decadenza per morosità
Il Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo e ne da adeguata comunicazione (entro gennaio 2003 per il primo anno).
Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo. I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 maggio di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al 30 aprile, dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non abbiano provveduto al versamento entro il termine stabilito.
Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l’anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell’assemblea secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all’Associazione devono presentare apposita domanda che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l’esercizio dei diritti associativi a partire dall’anno successivo.
“In nessun caso possono essere restituite quote e/o contributi versati.”
Art. 8
Organi dell’Associazione
“L’Associazione non ha fini di lucro.”
Art. 9
L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione .
In particolare:
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione. L’avviso di convocazione dovrà essere d’obbligo affisso presso la bacheca dell’Associazione e può essere inviato almeno otto giorni prima a mezzo posta, fax o e-mail e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell’Assemblea, luogo, data e ora.
“L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione .”
Oltre al Presidente è sufficiente a determinare la convocazione dell’Assemblea dei Soci:
In questi due casi, la richiesta di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente il quale provvede affinché l’Assemblea abbia luogo entro 20 giorni.
La Presidenza dell’Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente dell’Associazione, salvo diversa delibera dell’assemblea stessa e, in caso di impedimento, del Presidente, dal vice Presidente ed, in ultima ipotesi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea per l’approvazione dei rendiconti economici, consuntivo e preventivo, è convocata ogni anno entro il 31 marzo.
L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti (50%+1) e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide, sempre a maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il numero dei presenti
Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole dalla maggioranza dei soci dell’Associazione come al precedente comma.
“Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole dei ¾ dei soci.”
Art. 10
Il Consiglio di Presidenza ed il Presidente
L’assemblea dei soci elegge, ogni tre anni, il Presidente (vedi art. 12. Questi assumerà la carica sedutastante. Il Presidente uscente resterà a far parte del Consiglio di Presidenza per altri tre anni, in veste di Past President, fino alla elezione del successivo Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Insieme al Vice Presidente ed al Past President forma il Consiglio di Presidenza dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni. Convoca l’assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell’assemblea stessa. Concorre, con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ad organizzare le attività dell’Associazione secondo i criteri fissati dall’assemblea dei soci e a concretizzare le delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Dura in carica tre anni e al termine del mandato resta in carica ulteriori tre anni come Past President, nel caso non venga rieletto Presidente. In caso di rielezione la carica di Past President resta all’ultimo incaricato.
“L’incarico di Past President può, in casi particolari, non essere assegnato.”
Ogni membro del Consiglio Direttivo (art. 11) può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole di 2/3 del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto di un’assemblea dei soci, appositamente convocata ed essere approvata a maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto al momento dell’assemblea.
Se la mozione di sfiducia è accolta il Vice Presidente assumerà, provvisoriamente, subito la carica di Presidente ed organizzarà, entro il termine massimo di sessante giorni, le votazioni del nuovo Presidente; il Vice Presidente verrà rieletto con le modalità di rito. Il Past President, nel caso vi sia, mantiene l’incarico fino a nuove elezioni, non causate da motivi di sfiducia. Se la mozione è respinta dall’assemblea, il Presidente rimane in carica mentre si da luogo a nuova elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può, per motivi personali, dare le dimissioni dall’incarico, motivandole. L’effetto avrà decorrenza dopo trenta giorni dalla accettazione da parte del Direttivo. In questo caso assumerà, provvisoriamente, subito la carica di Presidente il Vice Presidente e si farà carico di indire, entro un massimo di sessanta giorni, l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente con le modalità di rito. Il Presidente dimissionario potrà restare in carica come Past President o scegliere di non assumere tale incarico lasciando le funzioni al Past President in carica durante il suo mandato, o lasciando il posto vacante nel caso non sia, al momento, tale carica assegnata. La carica di Past President verrà automaticamente reintegrata nel caso di elezione di un nuovo Presidente diverso da quello precedente.
Il Presidente ha l’obbligo di tenuta dei verbali delle assemblee sia del Consiglio Direttivo, sia dell’Assemblea dei soci e renderle pubbliche ai soci, fatta eccezione per gli atti che riguardano aspetti personali.
“Il nuovo Presidente provevderà alla rielezione del Vice presidente, come di rito.”
Art. 11
Il Consiglio Direttivo
“Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da altri membri eletti dall’Assemblea dei Soci.”
Il Vice Presidente ed il Past President, quest’ultimo nel caso sia dato l’incarico, fanno parte del Consiglio Direttivo di diritto, oltre ai membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
È fatta eccezione per i primi tre anni di gestione per i quali i membri del Consiglio Direttivo verranno indicati in calce all’atto Costitutivo.
Ogni membro del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni.
È composto da un minimo di 5 e da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall’Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci. Fa eccezione il primo ciclo di gestione dell’Associazione durante il quale lo stesso sarà formato dai Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente, dal Past President, nel caso tale carica sia assegnata o del membro più anziano. Esso può essere richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Per le modalità di convocazione vale quanto detto nell’art. 9.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Tesoriere.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di assenza ingiustificata e/o per motivi non ritenuti giustificativi da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo per più di tre volte consecutive di un membro del Consiglio stesso, esso verrà considerato decaduto dall’incarico e sostituito (Vedi art. 12).
Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi dell’Associazione e ne gestisce l’ordinaria amministrazione.
In particolare ed a titolo esemplificativo:
“Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo ne ai Membri Collaboratori.”
Art. 12
Elezione del Presidente, Vice Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo – Presidente Onorario
PRESIDENTE
L’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avviene, in via ordinaria, nella medesima Assemblea ma con votazioni separate, a scrutinio segreto.
Per l’elezione del Presidente l’elettore può indicare un solo nominativo.
Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci dell’Associazione con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per l’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l’elettore può indicare un numero massimo di candidati pari a 1/3 dei posti da ricoprire (tenendo conto solo della parte intera di tale rapporto) maggiorato di uno.
VICE PRESIDENTE
L’elezione del Vice Presidente viene fatta, su segnalazione del Presidente, dal Consiglio Direttivo alla prima seduta valida dopo l’elezione del rinnovo delle cariche e necessita del parere favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio-stesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.
Nel caso che per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Past President ed in ultima ipotesi dal membro più anziano del Direttivo.
In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si da luogo a nuova elezione, come di rito.
PRESIDENTE ONORARIO
Il direttivo può proporre all’Assemblea dei Soci la ratificazione di un Presidente Onorario che viene da questa convalidata con la maggioranza relativa dei soci presenti aventi diritto di voto.
Come Presidente Onorario possono essere proposte persone che, per particolari meriti, diano lustro all’associazione o che sostengano finanziariamente le attività dell’Associazione stessa.
Possono essere proposti ed accettati più di un Presidente Onorario anche in momenti diversi.
La carica di Presidente Onorario è, come dice la terminologia, esclusivamente onorifica, non da adito a compensi di alcun genere, neppure come rimborsi spese.
Il/i presidente/i onoraro/i possono essere, a discrezione del Presidente, interpellati per pareri inerenti le attività dell’Associazione.
Gli aventi diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Associazione da almeno sei mesi.
Art. 13
Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri eletti dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno 2/3 del Consiglio stesso.
Gli stessi saranno eletti al momento del bisogno, e resteranno in carica solo per la risoluzione della controversia in corso. Dopo la decisione, gli stessi decadranno dall’incarico.
Il Collegio dei Probiviri nomina fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario; delibera a maggioranza con l’intervento di almeno 3 membri.
Il Collegio dei Probiviri giudica le infrazioni disciplinari commesse dai soci dell’Associazione.
Le modalità del procedimento disciplinare sono previste da apposito regolamento.
Le misure disciplinari sono:
e vengono promosse dal Consiglio Direttivo su istanza propria o di almeno il 10% dei soci o fino ad un massimo di 10, quando il numero di questi ultimi supera i 100.
I provvedimenti di sospensione e di espulsione possono essere impugnati davanti all’Assemblea che, appositamente convocata, può revocare le sanzioni disciplinari inflitte dai Probiviri, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea aventi diritto al voto.
Art. 14
Incarichi esterni
È data facoltà di affidare incarichi a persone non facenti parte dell’Associazione per la progettazione ed il coordinamento di progetti allorché si identifichino nelle stesse particolari doti organizzative e di competenza nell’argomento specifico.
Le persone incaricate lavoreranno sotto il controllo di un membro interno all’Associazione.
I membri esterni potranno essere remunerati e gli eventuali emolumenti devono essere previsti nel costo del progetto.
Art. 15
Emolumenti e compensi
Come già detto nulla è dovuto ai membri del direttivo ed ai soci, anche in caso di prestazioni professionali a favore dell’Associazione.
Art. 16
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con “Regolamento Interno” da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci con almeno un terzo di voti favorevoli degli aventi diritto al voto al momento dell’Assemblea stessa.
Art. 17
Scioglimento e Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Si sancisce l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
Collegio dei revisori contabili
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da due membri, eletti dalla Assemblea dei Soci ogni tre anni all’atto delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 19
Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico Italiano.